Lo strumento del trust per il dopo di noi

Set 5, 2024

Il trust è una forma di protezione legale che ben si inquadra nell’ambito del “dopo di noi“.
Prevede la destinazione di alcuni beni da parte di una persona a vantaggio di uno o più soggetti. L’amministrazione dei beni, da parte di un terzo individuo, ha lo scopo di realizzare un programma di azioni a beneficio di chi si vuole tutelare.

Tradotto in italiano dall’inglese, il termine trust significa “fiducia”. Rappresenta infatti uno strumento basato su un rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti. Nell’atto istitutivo di un trust, dunque, un soggetto, definito disponente, trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il trustee. Quest’ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo.

Strumento del trust

Il trust è uno strumento flessibile, “costruito” su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti.
Nell’ambito del “dopo di noi”, è una soluzione che garantisce assistenza alle persone con disabilità. Infatti, il disponente (in genere il genitore o un parente) destina propri beni al fondo appositamente istituito, assicurandosi così che il patrimonio verrà usato a beneficio della persona disabile. Con il trust la tutela può anche estendersi al disponente stesso, come pure agli altri membri della famiglia.

Disponente

È colui che prende l’iniziativa di costituire il trust. Ne definisce dunque lo scopo, le regolenomina il trustee e stabilisce i beneficiari o le regoleper identificarli. 
In genere, nel caso di beneficiari disabili, il disponente è un genitore, da solo o con il coniuge.
Può stabilire il momento in cui prende avvio il trust, e fino ad allora può gestire direttamente i beni indicati nell’atto istitutivo. Può anche disporre che solo dopo la sua morte inizi il trust. 

Trustee

Il trustee è il titolare fiduciario dei beni vincolati nel trust e che egli deve amministrare a vantaggio del beneficiario, ovvero del soggetto debole da tutelare. È l’unica figura che non può mancare per la costituzione di un trust. Il trustee è titolare di diritti e di poteri che il disponente gli affida in virtù di un rapporto di affidamento.
Trust può essere chiunque abbia facoltà di agire. Può essere una persona fisica o giuridica. Può anche essere una cooperativa, o una ONLUS (in questo caso, i beni conferiti nel trust devono essere tenuti separati da quelli impiegati per le attività previste nell’atto costitutivo della ONLUS). Anche un avvocato assieme al medico di famiglia che ha in cura il soggetto debole possono assumere il ruolo di trustee.

Beneficiario

Il beneficiario è l’individuo che viene tutelato attraverso la costituzione del trust. In generale, gode dunque dei vantaggi che derivano dai beni confluiti nell’apposito fondo.
Il trustee garantisce l’assistenza, la cura e il mantenimento del beneficiario versandogli i redditi dei beni vincolati, oppure occupandosi direttamente della persona.
Nell’istituzione del trust a favore di un figlio disabile, il genitore deve agire senza ledere i diritti del coniuge e degli altri figli.

Guardiano

Il valore fiduciario che traspare dal trust chiama in causa anche un’altra figura: il guardiano. Si tratta di un soggetto con il compito di sorvegliare l’attività del trustee, verificando che svolga quanto stabilito dal disponente. In questo modo tiene sotto controllo l’aspetto morale del trust, ovvero l’impegno a garantire il benessere psichico della persona disabile.

Il trustee deve gestire il fondo esclusivamente per le finalità indicate nell’atto istitutivo del trust, secondo le indicazioni fornite e con l’obiettivo di realizzare il programma stabilito. Sul fondo vige l’effetto della cosiddetta “segregazione”: i beni, dunque, restano separati da quelli del trustee e del disponente, e non vengono influenzati dalle vicendepersonali di questi.

La legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave. Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.
Tale scopo deve essere espressamente indicato nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.
A questo link la legge 112/2016.

Fonte: Disabili.it

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