Il è una forma di che ben si inquadra nell'ambito del " ". Prevede la . L' dei beni, da parte di un , ha lo scopo di realizzare un a beneficio di chi si vuole tutelare. Tradotto in italiano dall’inglese, il termine significa “ ”. Rappresenta infatti uno strumento basato su un . Nell’ di un trust, dunque, un soggetto, definito , trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il . Quest’ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un o per realizzare uno scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo. Il trust è uno strumento flessibile, “costruito” su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti. Nell’ambito del “ ”, è una soluzione che garantisce Infatti, il disponente (in genere il genitore o un parente) destina propri beni al fondo appositamente istituito, assicurandosi così che il patrimonio verrà usato a beneficio della persona disabile. Con il trust la può anche estendersi al , come pure agli altri . Disponente Il deve il esclusivamente per le indicate nell’ del trust, secondo le indicazioni fornite e con l’obiettivo di realizzare il programma stabilito. Sul fondo vige l’effetto della cosiddetta “ ”: i , dunque, restano da quelli del e del , e vengono dalle di questi. La legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l’ per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un e per quelli destinati a Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. Tale scopo deve essere espressamente indicato nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione. A questo link la l .
trust
protezione legale
dopo di noi
destinazione di alcuni beni da parte di una persona a vantaggio di uno o più soggetti
amministrazione
terzo individuo
programma di azioni
trust
fiducia
rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti
atto istitutivo
disponente
trustee
beneficiario
dopo di noi
assistenza alle persone con disabilità.
tutela
disponente stesso
membri della famiglia
È colui che prende l’iniziativa di costituire il trust. Ne definisce dunque lo scopo, le regole, nomina il trustee e stabilisce i beneficiari o le regoleper identificarli.
In genere, nel caso di beneficiari disabili, il disponente è un genitore, da solo o con il coniuge.
Può stabilire il momento in cui prende avvio il trust, e fino ad allora può gestire direttamente i beni indicati nell’atto istitutivo. Può anche disporre che solo dopo la sua morte inizi il trust.
Trustee
Il trustee è il titolare fiduciario dei beni vincolati nel trust e che egli deve amministrare a vantaggio del beneficiario, ovvero del soggetto debole da tutelare. È l’unica figura che non può mancare per la costituzione di un trust. Il trustee è titolare di diritti e di poteri che il disponente gli affida in virtù di un rapporto di affidamento.
Trust può essere chiunque abbia facoltà di agire. Può essere una persona fisica o giuridica. Può anche essere una cooperativa, o una ONLUS (in questo caso, i beni conferiti nel trust devono essere tenuti separati da quelli impiegati per le attività previste nell’atto costitutivo della ONLUS). Anche un avvocato assieme al medico di famiglia che ha in cura il soggetto debole possono assumere il ruolo di trustee.
Beneficiario
Il beneficiario è l’individuo che viene tutelato attraverso la costituzione del trust. In generale, gode dunque dei vantaggi che derivano dai beni confluiti nell’apposito fondo.
Il trustee garantisce l’assistenza, la cura e il mantenimento del beneficiario versandogli i redditi dei beni vincolati, oppure occupandosi direttamente della persona.
Nell’istituzione del trust a favore di un figlio disabile, il genitore deve agire senza ledere i diritti del coniuge e degli altri figli.
Guardiano
Il valore fiduciario che traspare dal trust chiama in causa anche un’altra figura: il guardiano. Si tratta di un soggetto con il compito di sorvegliare l’attività del trustee, verificando che svolga quanto stabilito dal disponente. In questo modo tiene sotto controllo l’aspetto morale del trust, ovvero l’impegno a garantire il benessere psichico della persona disabile.
trustee
gestire
fondo
finalità
atto istitutivo
segregazione
beni
separati
trustee
disponente
non
influenzati
vicende
personali
esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni
vincolo di destinazione
fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.
finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l’assistenza
egge 112/2016
fonte: Disabili.it