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Lo strumento del trust per il dopo di noi

2024-09-05 08:38

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Lo strumento del trust per il dopo di noi

Il trust a beneficio di persone con disabilità: uno strumento flessibile, costruito su misura, una possibile tutela per il dopo di noi.

Il


trust

 è una forma di


protezione legale

 che ben si inquadra nell'ambito del "


dopo di noi

".



Prevede la


destinazione di alcuni beni da parte di una persona a vantaggio di uno o più soggetti

. L'


amministrazione

 dei beni, da parte di un


terzo individuo

, ha lo scopo di realizzare un


programma di azioni

 a beneficio di chi si vuole tutelare.




Tradotto in italiano dall’inglese, il termine


trust

 significa “


fiducia

”. Rappresenta infatti uno strumento basato su un


rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti

. Nell’


atto istitutivo

 di un trust, dunque, un soggetto, definito


disponente

, trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il


trustee

. Quest’ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un


beneficiario

 o per realizzare uno scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo.




Il trust è uno strumento flessibile, “costruito” su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti.



Nell’ambito del “


dopo di noi

”, è una soluzione che garantisce


assistenza alle persone con disabilità. 

Infatti, il disponente (in genere il genitore o un parente) destina propri beni al fondo appositamente istituito, assicurandosi così che il patrimonio verrà usato a beneficio della persona disabile. Con il trust la


tutela

 può anche estendersi al


disponente stesso

, come pure agli altri


membri della famiglia

.




Disponente
È colui che prende l’iniziativa di costituire il trust. Ne definisce dunque lo scopo, le regole, nomina il trustee e stabilisce i beneficiari o le regoleper identificarli. 
In genere, nel caso di beneficiari disabili, il disponente è un genitore, da solo o con il coniuge.
Può stabilire il momento in cui prende avvio il trust, e fino ad allora può gestire direttamente i beni indicati nell’atto istitutivo. Può anche disporre che solo dopo la sua morte inizi il trust. 

Trustee
Il trustee è il titolare fiduciario dei beni vincolati nel trust e che egli deve amministrare a vantaggio del beneficiario, ovvero del soggetto debole da tutelare. È l’unica figura che non può mancare per la costituzione di un trust. Il trustee è titolare di diritti e di poteri che il disponente gli affida in virtù di un rapporto di affidamento.
Trust può essere chiunque abbia facoltà di agire. Può essere una persona fisica o giuridica. Può anche essere una cooperativa, o una ONLUS (in questo caso, i beni conferiti nel trust devono essere tenuti separati da quelli impiegati per le attività previste nell’atto costitutivo della ONLUS). Anche un avvocato assieme al medico di famiglia che ha in cura il soggetto debole possono assumere il ruolo di trustee.

Beneficiario
Il beneficiario è l’individuo che viene tutelato attraverso la costituzione del trust. In generale, gode dunque dei vantaggi che derivano dai beni confluiti nell’apposito fondo.
Il trustee garantisce l’assistenza, la cura e il mantenimento del beneficiario versandogli i redditi dei beni vincolati, oppure occupandosi direttamente della persona.
Nell’istituzione del trust a favore di un figlio disabile, il genitore deve agire senza ledere i diritti del coniuge e degli altri figli.

Guardiano
Il valore fiduciario che traspare dal trust chiama in causa anche un’altra figura: il guardiano. Si tratta di un soggetto con il compito di sorvegliare l’attività del trustee, verificando che svolga quanto stabilito dal disponente. In questo modo tiene sotto controllo l’aspetto morale del trust, ovvero l’impegno a garantire il benessere psichico della persona disabile.


Il


trustee

 deve


gestire

 il


fondo

 esclusivamente per le


finalità

 indicate nell’


atto istitutivo

 del trust, secondo le indicazioni fornite e con l’obiettivo di realizzare il programma stabilito. Sul fondo vige l’effetto della cosiddetta “


segregazione

”: i


beni

, dunque, restano


separati

 da quelli del


trustee

 e del


disponente

, e


non

 vengono


influenzati

 dalle


vicende

 


personali

 di questi.




La legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l’


esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni

 per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un


vincolo di destinazione

 e per quelli destinati a


fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave. 

Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come


finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l’assistenza

 delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.



Tale scopo deve essere espressamente indicato nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.



A questo link la l


egge 112/2016

.




fonte: Disabili.it